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Assenze per
malattia
La scheda è un utile riepilogo per tutti i dipendenti della
scuola delle attuali disposizioni in materia di assenze per
malattia.
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Riepilogo delle assenze per malattia che rientrano nel periodo
di comporto, quali sono quelle che ne sono invece escluse; per
quali assenze non si applica la trattenuta "Brunetta" fino ai 10
giorni di malattia e, in ultimo, quali sono le assenze per cui
non si procede alla visita di controllo.
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Il periodo di comporto
è il periodo di tempo durante il
quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro, nonostante l'esecuzione della prestazione venga
sospesa per fatto inerente alla sua persona. |
Quali assenze rientrano nel periodo di
comporto |
Tutte le assenze di “malattia” comprese le infermità
dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta
l’intera retribuzione), i day-hospital o Macroattività in regime
ospedaliero e il ricovero ospedaliero (compresi il day surgery e
il day service), le visite specialistiche se imputate a
malattia. |
Quali assenze non concorrono alla
determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo
di comporto
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- Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate
dall’INAIL;
- Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che
richiedono terapie salvavita:
Nota bene:
rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero
ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero
ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati
all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la
chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze
certificate delle terapie; i giorni di assenza per
l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di
controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
- I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7,
D.Lgs. n. 119/2011.
- L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza”
anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º
giorno di gestazione.
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Decurtazione economica: i casi in cui
non si procede alla decurtazione economica fino ai 10 giorni di
malattia |
- Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti
dall’INAIL;
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio
riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di
servizio;
- Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private e
l’eventuale periodo di convalescenza post ricovero
debitamente certificata (è sufficiente una certificazione
rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato.
L’importante è che la certificazione medica faccia
discendere espressamente la prognosi dall'intervento subito
in ospedale)
Nota bene:
Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per
un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte).
L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è
assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle
trattenute.
- Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura
sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero
ospedaliero;
- I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero,
compresi il day surgery e il day service ambulatoriale e
l’eventuale periodo di convalescenza debitamente certificata
(è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal
medico curante pubblico o privato. L’importante è che la
certificazione medica faccia discendere espressamente la
prognosi dall'intervento subito in ospedale)
- Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che
richiedono terapie salvavita:
Nota bene:
rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero
ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero
ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati
all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la
chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze
certificate delle terapie; i giorni di assenza per
l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di
controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”). |
Sono esentati dal rispetto delle fasce
orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 18,00): |
- I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono
terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i
giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o
Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle
terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di
assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i
giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche
visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle
(certificate) gravi patologie.
- I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro,
se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
- I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti
da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di
Verifica per le cause di servizio;
- I dipendenti per i quali è stata già effettuata la
visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel
certificato: la visita fiscale non può essere prevista per
due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento
della malattia può prevedere una successiva visita medica di
controllo;
- I dipendenti che si assentano per malattia per
sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita
di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio
di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita
sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da
parte del dipendente);
- I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24
ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in
strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day
hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si
rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un
infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero,
qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato
ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal
medico curante: in questo caso non risulta nessun legame
ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente
infortunio).
- I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o
connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”
(indipendentemente dalla percentuale di invalidità
riconosciuta).
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