Permessi per
visita specialistica
La sentenza del TAR 5714 del 17 aprile
2015 annulla la circolare 2/14 del Ministero della
funzione pubblica, dichiara illegittime disposizioni
unilaterali sulla materia e riconduce la questione
nell’alveo corretto, ovvero quello contrattuale.
Nella sentenza si affermano alcuni punti molto importanti:
- i permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi
personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non
vanno obbligatoriamente utilizzati (come affermato nella circolare
2/14) per giustificare assenze che hanno a che fare con la
prevenzione della salute o con la malattia;
- questi permessi per visite mediche, quando non sono direttamente
riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto
sancito dalla legge;
- la sede legittima per regolare la materia è quella contrattuale,
così come riconosciuto implicitamente dallo stesso atto d’indirizzo
emanato dal Dipartimento della funzione Pubblica all’Aran.
- la legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche,
terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto
a fruire di permessi retribuiti quando tali visite non siano
immediatamente riconducibili a malattia. Dunque la legge ha
introdotto una nuova fattispecie di permesso retribuito ed ha
stabilito come lo stesso debba essere giustificato;
- questi permessi retribuiti, quindi, non devono rientrare nei
limiti quantitativi previsti dai contratti per tutte le altre
tipologie di permesso (o alle stesse ferie) e per altro scopo (per
“motivi personali”, 3 soli giorni l’anno per gli Ata e 3 + 6 di
ferie per i docenti nella scuola, art. 15 c. 2 del CCNL/07), né nei
limiti dei permessi brevi (art. 16 del CCNL/07). Dunque si tratta di
permessi aggiuntivi, cosi come sono da tempo aggiuntivi altri
permessi previsti da specifiche norme di legge (ad esempio per la
donazione del sangue);
- nell’accordo quadro da stipulare all’Aran si stabilirà se tali
permessi andranno “computati nel limite massimo di comporto della
malattia”, o meno, ma certamente senza essere sottoposti alle
decurtazioni di legge previste in caso di malattia breve.
Questa sentenza rende nulli anche tutti
gli atti compiuti dall’amministrazione, in attuazione della circolare
2, laddove avessero “trasformato d’ufficio” le richieste di assenze per
malattia da parte dei lavoratori in permessi retribuiti ai sensi
dell’art. 15 comma 2 (e non comma 7) del CCNL/07, o in permessi brevi ai
sensi dell’art. 16 sempre del CCNL/07, o in ferie ai sensi dell’art. 13,
compromettendo di fatto la possibilità di fruizione di questi permessi
per gli scopi previsti nel contratto stesso.
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febbraio 2016
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