Permessi per visita specialistica

 

La sentenza del TAR 5714 del 17 aprile 2015 annulla la circolare 2/14 del Ministero della funzione pubblica, dichiara illegittime disposizioni unilaterali sulla materia e riconduce la questione nell’alveo corretto, ovvero quello contrattuale.

Nella sentenza si affermano alcuni punti molto importanti:

  • i permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati (come affermato nella circolare 2/14) per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia;
  • questi permessi per visite mediche, quando non sono direttamente riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge;
  • la sede legittima per regolare la materia è quella contrattuale, così come riconosciuto implicitamente dallo stesso atto d’indirizzo emanato dal Dipartimento della funzione Pubblica all’Aran.
  • la legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto a fruire di permessi retribuiti quando tali visite non siano immediatamente riconducibili a malattia. Dunque la legge ha introdotto una nuova fattispecie di permesso retribuito ed ha stabilito come lo stesso debba essere giustificato;
  • questi permessi retribuiti, quindi, non devono rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti per tutte le altre tipologie di permesso (o alle stesse ferie) e per altro scopo (per “motivi personali”, 3 soli giorni l’anno per gli Ata e 3 + 6 di ferie per i docenti nella scuola, art. 15 c. 2 del CCNL/07), né nei limiti dei permessi brevi (art. 16 del CCNL/07). Dunque si tratta di permessi aggiuntivi, cosi come sono da tempo aggiuntivi altri permessi previsti da specifiche norme di legge (ad esempio per la donazione del sangue);
  • nell’accordo quadro da stipulare all’Aran si stabilirà se tali permessi andranno “computati nel limite massimo di comporto della malattia”, o meno, ma certamente senza essere sottoposti alle decurtazioni di legge previste in caso di malattia breve.

Questa sentenza rende nulli anche tutti gli atti compiuti dall’amministrazione, in attuazione della circolare 2,  laddove avessero “trasformato d’ufficio” le richieste di assenze per malattia da parte dei lavoratori in permessi retribuiti ai sensi dell’art. 15 comma 2 (e non comma 7) del CCNL/07, o in permessi brevi ai sensi dell’art. 16 sempre del CCNL/07, o in ferie ai sensi dell’art. 13, compromettendo di fatto la possibilità di fruizione di questi permessi per gli scopi previsti nel contratto stesso. 

4 febbraio 2016

Webmaster Ing. Francesco Alati

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